Il lavoro autonomo vs il lavoro subordinato
Il codice civile
Lavoro autonomo
Art. 2222 cod.civ. - Contratto d’opera
“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente [ … ]. ”
Lavoro subordinato
Art. 2094 cod.civ. - Prestatore di lavoro subordinato
“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.”
Diritti del lavoro subordinato
- Retribuzione proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, nonché sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa
- Durata dell’orario di lavoro fissata per legge a 40 ore settimanali (contratti full-time) e comunque non superiore a 48 ore (salvo deroghe particolari)
- Riposo settimanale, della durata di almeno 24 ore consecutive e di solito coincidente con la domenica
- Ferie e festività, a ogni lavoratore dipendente spetta per legge un periodo di ferie retribuite non inferiore alle quattro settimane. Laddove non goduto, salvo casi particolari, tale periodo non può essere monetizzato
- congedo matrimoniale, della durata di 15 giorni
- Maternità, paternità e congedo parentale, cui si aggiungono varie forme di tutela della maternità (e della paternità)
- Diritto allo studio
- Malattia e infortuni sul lavoro
- Sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve cioè attuare tutte le misure necessarie alla tutela della salute e dell’integrità fisica, secondo quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
- Diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale e diritto allo sciopero.
Doveri del lavoro subordinato
- Diligenza (art. 2104, comma 1, cod. civ.): usare la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
- Obbedienza (art. 2104, comma 2, cod. civ.): osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende gerarchicamente.
- Fedeltà (art. 2105 cod. civ.): il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
L’inadempimento dei doveri può far scattare l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.