Il lavoro autonomo vs il lavoro subordinato

Il codice civile

Lavoro autonomo

Art. 2222 cod.civ. - Contratto d’opera

“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente [ … ]. ”

Lavoro subordinato

Art. 2094 cod.civ. - Prestatore di lavoro subordinato

“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il  proprio lavoro intellettuale o manuale  alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.”

Diritti del lavoro subordinato

  • Retribuzione proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, nonché sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa
  • Durata dell’orario di lavoro fissata per legge a 40 ore settimanali (contratti full-time) e comunque non superiore a 48 ore (salvo deroghe particolari)
  • Riposo settimanale, della durata di almeno 24 ore consecutive e di solito coincidente con la domenica
  • Ferie e festività, a ogni lavoratore dipendente spetta per legge un periodo di ferie retribuite non inferiore alle quattro settimane. Laddove non goduto, salvo casi particolari, tale periodo non può essere monetizzato
  • congedo matrimoniale, della durata di 15 giorni
  • Maternità, paternità e congedo parentale, cui si aggiungono varie forme di tutela della maternità (e della paternità)
  • Diritto allo studio
  • Malattia e infortuni sul lavoro
  • Sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve cioè attuare tutte le misure necessarie alla tutela della salute e dell’integrità fisica, secondo quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
  • Diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale e diritto allo sciopero.

Doveri del lavoro subordinato

  • Diligenza (art. 2104, comma 1, cod. civ.): usare la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
  • Obbedienza (art. 2104, comma 2, cod. civ.): osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende gerarchicamente.
  • Fedeltà (art. 2105 cod. civ.): il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

L’inadempimento dei doveri può far scattare l’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.